La Cassazione sezione feriale con la sentenza numero 43255/2023 ha stabilito che in caso di giudizio per il reato di furto aggravato

La Cassazione sezione feriale con la sentenza numero 43255/2023 ha stabilito che in caso di giudizio per il reato di furto aggravato ex articolo 625, comma 1, numero 2, Cp, pur essendo decorso il termine previsto dall’articolo 85, comma primo, del decreto legislativo 150/22 senza che la persona offesa abbia presentato querela, nonché, in ipotesi, in difetto di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti, il pubblico ministero di udienza, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, può modificare l’imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato procedibile di ufficio – nella specie, quella di cui all’articolo 625, comma 1, numero 7 Cp, per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio – sul presupposto che il pm non ha la mera facoltà, bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti.